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Dati societari anche nel sito internet: il nuovo art. 2250 c.c.
Inserito il 16 dicembre 2009 alle 08:34:00 da admin. IT - NORMATIVE

Dati societari anche nel sito internet: il nuovo art. 2250 c.c.

9 settembre 2009

Con l'approvazione della c.d. Legge Comunitaria 2008 è stato modificato l'art. 2250 c.c. che prevede l'obbligo di indicare alcune informazioni relative alla società in tutti i documenti (fatture, contratti, lettere, ecc.). Le novità introdotte riguardano solamente le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.); nulla cambia infatti per quanto riguarda le società di persone.

Il nuovo art. 2250 c.c. prevede che le seguenti informazioni:

- denominazione sociale;

- indirizzo completo sede legale;

- codice fiscale e partita IVA;

- importo capitale sociale con indicazione della parte versata;

- registro imprese ove la società è iscritta e numero (è uguale al codice fiscale);

- numero REA.

siano obbligatoriamente riportate anche nel sito internet e nelle e-mail della società.

È necessario quindi provvedere ad aggiornare i siti internet e le firme delle e-mail delle società di capitali onde evitare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 c.c.

(da € 206 a € 2.065).

Le novità in commento decorrono dal 29/07/2009 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata Legge Comunitaria 2008).

Colgo l'occasione per ricordare che esiste già una norma fiscale (art. 35 del D.P.R. 633/1972) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società. Questa norma, applicatabile a tutti i soggetti titolari di partita IVA, rimane comunque efficace e qualora non venisse correttamente applicata esporrebbe la società al rischio di essere sanzionata.

Commenti : 49 | Letto : 1186 | Dettagli... (1 parole)

Statuto tipo di associazioni sportive dilettantistiche
Inserito il 11 dicembre 2009 alle 12:52:00 da admin. IT - Associazioni e Fisco

STATUTO SOCIALE

ART.1 – COSTITUZIONE E SCOPI.

E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro

denominata “………………………………………………………associazione sportiva dilettantistica senza

fini di lucro”;

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico,

aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello

svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura,

nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e

di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

- la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo

formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate

da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva

riconosciute dal CONI, cui questa Associazione intende affiliarsi;

- l’acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla

pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da una

Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal

CONI;

- l’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale

all’attività sportiva dilettantistica della Federazione o Ente di Promozione

Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi, nonché l’attuazione di attività,

anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;

- operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale

volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con

finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme

Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e

commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di

qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al

raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o

società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività

diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse. In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con le

disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione

Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

L’Associazione intende affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un

Ente di Promozione Sportiva il cui Statuto ed i Regolamenti si impegna sin

d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà

istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio

regolamento interno.

La durata dell’Associazione è indeterminata.

ART.2 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1) Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che

le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti

pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti

e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

3) Per il conseguimento dei propri fini, l’associazione dispone delle seguenti

risorse:

Statuto associazione sportive dilettantistiche pag. 2 / 6

a) versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da

tutti coloro che successivamente vi aderiscono;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni

culturali;

d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone

fisiche;

L’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la

conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

4) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da

effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende

aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote

specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate

prestazioni rese dall’associazione in conformità con i fini istituzionali.

5) L’adesione all’associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto

le quote di cui al punto precedente; E’ comunque facoltà dei Soci di

effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto

salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo

perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento

dell’associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di

esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di

versamento al fondo di dotazione.

7) Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi se

non per causa di morte.

8) I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni

successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute,

saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale;

l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per

oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E’

comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di

necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in

conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in

perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

ART. 3 – SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Ordinari;

b) Onorari;

c) Sostenitori;

d) Atleti e Tecnici.

Sono associati Ordinari, coloro che pagano la quota associativa annuale

stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa

di mora.

Gli Associati Onorari (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall’Assemblea su

proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei

riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è

permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale, ma non da

diritto al voto nelle assemblee dell’associazione.

Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto

all’attività sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi

istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio

Direttivo, a favore dell’Associazione.

Statuto associazione sportive dilettantistiche pag. 3 / 6

Sono associati Atleti, coloro che svolgono attività sportiva per

l’Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Atleti possono

essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale.

Sono associati Tecnici, coloro che per conto dell’Associazione svolgono

l’attività di maestro nell’ambito delle specialità sportive praticate

nell’Associazione stessa.

1. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta

per un periodo temporaneo.

2. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il

diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello

statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi

dell’associazione.

3. Chi intende aderire all’associazione deve farne espressa domanda scritta al

Consiglio Direttivo, allegando opportuna certificazione medica attestante

l’idoneità fisica dell’aspirante socio all’esercizio della pratica sportiva.

4. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità

morali e di rispettabilità.

5. Ogni socio per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare

lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;

b) a partecipare all’attività ed alle manifestazioni sociali;

c) a contribuire alle necessità economiche sociali;

d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la

risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività

espletata nell’ambito dell’associazione sportiva.

6. in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine

predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso,

il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.

7. 6) chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare per

iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei

partecipanti all’associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere

dell’anno in cui è stato notificato, purchè, la comunicazione sia stata fatta

almeno tre mesi prima.

8. 7) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può

essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza

assoluta dei componenti ratificata dall’assemblea dei soci. L’esclusione ha

effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di

esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l’esclusione

sia deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragione

dell’esclusione egli può adire un organo di giustizia che in primo grado si

compone di un Giudice ed un supplente per controversie insorte all’interno

dell’associazione, una commissione di appello composta di tre membri

effettivi e due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.;

in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla

pronuncia del collegio stesso.

ART. 4 – ORGANI.

Sono organi dell’associazione:

a. L’assemblea dei soci;

b. Il Presidente;

c. Il Consiglio Direttivo;

ART.5 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI.

1) L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa delibera soltanto

sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno in occasione della sua

convocazione.

2) L’assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi.

3) L’assemblea si riunisce una volta all’anno entro il 30 Aprile per

l’approvazione del bilancio sociale. Essa inoltre:

Statuto associazione sportive dilettantistiche pag. 4 / 6

a) provvede entro il 30 Aprile del primo anno del quadriennio olimpico, alla

elezione del Presidente, dei consiglieri e del collegio dei Revisori dei

Conti.

b) Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell’attività associativa;

c) Delibera sulle modifiche al presente statuto;

d) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività

associativa;

e) Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque

denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita

dell’associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

f) Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione e la

devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

4) L’assemblea e’ indetta dal Consiglio Direttivo ed e’ convocata dal

Presidente.

5) L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio

Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta

scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, oppure dal collegio

dei revisori.

6) La convocazione di comunicazione, deve essere pubblicata mediante affissione

nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve

contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo di svolgimento e

dell’ordine del Giorno.

7) Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un

altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono

partecipare all’assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso

di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

8) L’assemblea e’ valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà

dei soci. In seconda convocazione un ora dopo, qualunque sia il numero dei

soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la

maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli

astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto

favorevole di almeno ¾ dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto

sociale, e’ necessaria la presenza di almeno ¾ dei soci ed il voto

favorevole dei soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali e’

necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al

ballottaggio. Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro,

devono restare depositate presso la sede dell’associazione a disposizione di

tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

9) La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni e’

nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la

presentazione della candidature alle cariche sociali.

10) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei

requisiti previsti dallo statuto federale.

11) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà

assistito da un Segretario da lui nominato.

12) Le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di

mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

ART.6 – IL PRESIDENTE.

1) Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche

in giudizio.

2) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e

dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa

l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi

eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su

materie di competenza del consiglio direttivo salvo sottoporre a ratifica le

decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non

oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne

cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento

amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza allo Statuto e ai

Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità

Statuto associazione sportive dilettantistiche pag. 5 / 6

4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da

sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo, e dell’assemblea ,

corredandolo di idonee relazioni.

5) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento

all’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1) L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un

Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e da tre Consiglieri; è

possibile e facoltativo in seno a detto organo, prevedere la carica di

segretario; I componenti rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

2) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’associazione, delibera sulle

domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull’attività da svolgere

e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il Vice

Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio sociale ,

approva i bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le

sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare

commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini

sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal

Presidente in caso eccezionale o di urgenza.

3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno

quattro volte all’anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei

suoi componenti, in seduta straordinaria.

4) Per la validità delle riunioni e’ richiesta la presenza della maggioranza dei

suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei

presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5) Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi

motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere

venuto a mancare; Il consigliere cosi’ nominato rimane in carica sino alla

prossima assemblea dei soci.

6) Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del

consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per

l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria

dell’assemblea. Quest’ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve

avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del

Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

7) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso

delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

ART.8 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’associazione tiene il

libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci e il libro Soci.

ART.9 – BILANCI.

1) L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e

chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.

2) Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la

predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.

3) Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo e’ convocato per la predisposizione

del bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre entro il 30 aprile

all’approvazione dell’assemblea dei soci.

4) Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a

disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per

la sua approvazione.

5) Nello stesso termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei

revisori per il relativo parere.

ART.10 – AVANZI DI GESTIONE .

1) All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi

di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la

vita dell’associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista

per legge.

Statuto associazione sportive dilettantistiche pag. 6 / 6

2) L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per

finanziare l’attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente

connesse.

ART.11 – SCIOGLIMENTO.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di

devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai

fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.12 – SANZIONI DISCIPLINARI.

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l’associazione ed a una

condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono

essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l’ammonizione;

2) la sospensione;

3) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione

disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’assemblea dei soci.

ART.13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se

applicabili, le norme in materia contenute nel libro I , e nel libro V del

Codice Civile.

 

 

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16 dicembre 2009